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Alcune novità si registrano, al momento, sui contratti di solidarietà difensivi.
Contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 della legge n.863/1984: lo scorso anno, per effetto dell’art. 1, comma 186, della legge n. 147/2013 (v. anche circ. INPS n. 15/2014 e messaggio n. 3234/2014) l’ammontare del trattamento integrativo in favore dei lavoratori ad orario ridotto era stato aumentato, dall’originario 60% previsto dall’art.6 della legge n.608/1996, al 70%. Si ricorda che dal 2009 al 2013 per effetto di vari provvedimenti era stato elevato all’80%. Quindi, a meno di modifiche venture, dal 1 gennaio 2015 l’integrazione torna ad essere del 60%.
Contratti di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993: tali contratti previsti per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs e, nel tempo estesi anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, sono state finanziati ogni anno con risorse tratte dal Fondo per l’occupazione. Per il 2014 ciò era avvenuto con l’art. 1, comma 183, della legge n. 247/2013, per un importo pari a 40 milioni di euro.
Per il 2015 non risulta, al momento, alcun specifico finanziamento ne’ dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità), ne’ dal D.L. n. 192/2014 ( c.d. “Decreto mille proroghe”) attualmente all’esame del Parlamento per la conversione.
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