09 January 2015

 
 

TFR in busta paga

 
     
 

La legge n.190/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede che al dipendente privato (esclusi lavoratori domestici e quelli impiegati in agricoltura), in forza dal almeno sei mesi, per il periodo paga 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, possa essere erogato in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. Tale importo diventa parte integrante della retribuzione, non soggetto a contributi previdenziali, ma assoggettato a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che sia monetizzata anche la quota anticipata al fondo di previdenza complementare. La quota di TFR erogata non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.

Il lavoratore che deciderà di percepire mensilmente il TFR, non potrà revocare tale scelta fino al 30 giugno 2018.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono scegliere di non corrispondere immediatamente la quota maturata e accedere ad un apposito finanziamento garantito dall'INPS. Il datore di lavoro potrà chiedere di anticipare la somma al lavoratore e restituire all'Istituto l'importo con un tasso dell'1,5% olter allo 0,75% di inflazione.
La banca, in caso di mancato pagamento da parte dell'azienda, risulterà garantita dal Fondo INPS. In tal senso, il datore di lavoro dovrà chiedere all'INPS apposita certificazione.

Le aziende per le quote di TFR anticipato saranno sgravate dal pagamento del contributo dello 0,20% (0,40% per i dirigenti) come fondo garanzia per il TFR. Sarà soggetta al versamento di un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti.
E' prevista la deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato.
I datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d’impresa un importo
pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 40%
per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.

 

 
     
 

Fonte: Services & Consulting

 
   
 
 
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