È legittimo e proporzionato sul piano disciplinare il licenziamento irrogato a un lavoratore che, in precedenza assegnato a mansioni differenti e ridotte in conseguenza di una compromissione della propria integrità fisica, abbia continuato a svolgere un’attività sportiva del tutto incompatibile con il suo stato di salute.
In questo modo, precisa la Corte di cassazione nella sentenza 144/2015, il dipendente ha introdotto nel rapporto di lavoro il rischio di un aggravamento delle proprie condizioni fisiche e, quindi, di una ulteriore compromissione delle proprie ridotte capacità lavorative, esponendo il datore di lavoro a un ingiustificato danno potenziale.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello di Torino, che aveva riconosciuto la giusta causa del provvedimento espulsivo irrogato sul presupposto che, nonostante avesse già subito una diminuzione della propria capacità lavorativa a seguito di problemi fisici, il lavoratore aveva continuato a praticare un’attività sportiva che contribuiva inevitabilmente a esporlo al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
In questo contesto, ad aggravare la condotta inadempiente, interveniva la circostanza, cui la Cassazione ha attribuito rilievo sul piano disciplinare, che il dipendente aveva sottaciuto al datore di lavoro l’esercizio delle attività sportive in orario extra lavorativo, ritenendolo elemento confermativo della consapevolezza del dipendente in merito al potenziale conflitto che si veniva a determinare con l’interesse aziendale al ricevimento della prestazione lavorativa.
La Suprema corte perviene a queste conclusioni sulla scorta del principio per cui l’obbligo di fedeltà, che costituisce prestazione connaturale al corretto disimpegno dell’attività lavorativa cui sono chiamati i prestatori di lavoro subordinato, si integri con i canoni della correttezza e buona fede, dai quali deriva che al lavoratore sia richiesto di astenersi anche nei comportamenti extra lavorativi da iniziative che possano pregiudicare il perseguimento del superiore interesse datoriale allo svolgimento delle mansioni.
La Cassazione ribadisce e precisa, in questo senso, che il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati in relazione all’obbligo di fedeltà ma anche qualsiasi altra iniziativa che, per le sue caratteristiche e le possibili conseguenze, sia idonea a pregiudicare gli interessi aziendali connessi all’inserimento e alla permanenza del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa.
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