La legge di stabilità 190/2014 ha confermato per tutto il 2015 il bonus di 80 euro mensili già. I commi 12 e 15 della legge di stabilità hanno cambiato la natura del provvedimento trasformandolo in detrazione. Anche se per il dipendente non cambia nulla, per la ditta ci sono delle differenze per quanto concerne gli adempimenti che ne conseguono.
Il bonus spetta per:
- lavoratori dipendenti o assimilati;
- collaboratori coordinati e continuative;
- lavoratori soci di cooperative;
- borse di studio;
- lavoratori socialmente utili.
Continuano ad essere esclusi pensionati, liberi professionisti, lavoratori autonomi, titolari di sussidio. Il bonus può essere applicato se il reddito è superiore a 8145 euro ed inferiore a 26000 euro. Tra 24000 e 26000 viene concesso in misura proporzionata al reddito. Al reddito che dà diritto al bonus occorre sommare tutte le entrate percepite dal lavoratore ad esclusione della rendita da prima casa, gli importi derivanti dall’incremento della produttività (soggetti all’imposta del 10%) ed eventuali anticipi di TFR (ivi compreso il cosiddetto TFR mensilmente in busta paga).
L’ammontare complessivo del bonus è di 960 euro, se il reddito è superiore a 24000 e fino a 26000 va calcolato in proporzione, secondo il seguente procedimento:
[ REDDITO – 24000 ] / [26000 – 24000] x 690
L’azienda può compensare subito il bonus con tutte le tipologie di tributo disponibili, senza essere soggetto ai limiti previsti dall’art.31, comma 1, legge 122 /2010.
Il sostituto d’imposta dovrà erogarlo in busta paga, recuperandolo dall’irpef o versandolo mensilmente con conguaglio a fine anno.
Il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali entrate aggiuntive allo stipendio che possano concorrere al superamento del limite di reddito utile per l’applicazione del bonus. Il lavoratore che non ha a fine anno un sostituto d’imposta, potrà conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi.
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