La Corte di Cassazione con la sentenza n.344 del 13 gennaio 2015, ha riconosciuto leggittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un dipendente che durante il periodo di malattia non risulta reperibile nelle fasce orarie prestabilite, mentre risulta utilizzata l'auto aziendale concessa a titolo di benefit.
La Corte di Cassazione sostiene che la condotta del lavoratore non ha permesso il controllo dell'autenticità della patologia, venendo meno agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza.
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