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L'ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA COMPORTA LA PROROGA DELLA DURATA DEL PERIODO DI PROVA
Cassazione Sezione Lavoro n. 21698 del 10 ottobre 2006
Debbono essere ricompresi nel periodo utile ai fini del superamento della prova anche quei giorni in cui la prestazione non è stata effettuata perché non prevista dall'articolazione del normale svolgimento del lavoro, quelli, cioè, in cui il lavoratore era legittimamente assente per festività, turni di riposo, fruizione di ferie, e eventi similari, prevedibili, e previsti, al momento della determinazione della durata della prova. Questo non esclude, però, che il periodo di prova debba essere soggetto ad interruzioni, per eventi, che, pur determinando la legittima astensione del lavoratore dalla prestazione, non siano previsti, né prevedibili, al momento della fissazione della durata della prova e non rientrano nella fisiologia del normale svolgimento del rapporto. Tra questi eventi rientra, in particolare, l'assenza per malattia. Non va dimenticato, in proposito, che entrambe le parti hanno reciprocamente il diritto di espletare la prova e l'obbligo di sottoporsi ad essa, e che l'interruzione dell'effettiva attività di lavoro per un periodo non previsto, specie se di non breve durata, impedisce il pieno espletamento del periodo di prova. Quest'ultimo pertanto deve necessariamente essere prorogato per consentire l'effettiva attuazione dell'esperimento. Anche la malattia, specie se prolungata, rientra tra gli eventi che comportano il prolungamento del periodo di esperimento.
Né questa soluzione comporta un'alterazione dell'equilibrio originario delle posizioni delle parti. In linea di principio, il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare il prestatore avrà modo di espletare fino a fondo l'esperimento e di dare prova così pienamente delle proprie capacità, mentre il datore avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità ed entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto rendendolo a tempo indeterminato, o, invece, interromperlo. In concreto il prolungamento potrà risultare favorevole, o meno, a ciascuna delle parti, ma questo avverrà secondo le circostanze di fatto.
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