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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26744 pubblicata il 18 dicembre 2014, ha confermato la legittimità del licenziamento operato dall'azienda nei confronti del dipendente che tenta di rubare o copiare documenti riservati dell'azienda contenenti, nel caso specifico, modelli e disegni dei prodotti della stessa.
Inutile il ricorso del lavoratore, che lamentava la mancata contestazione dell'addebito: i giudici della Suprema corte hanno rilevato che la corte territoriale ha ben analizzato la questione, che ha visto l'azienda prima contestare l'addebito e poi, una volta ricevute le controdeduzioni da parte del lavoratore, ha intimato il licenziamento, sospendendone però l'efficacia, come consentito dal CCNL, stante lo stato di malattia del lavoratore, posto che al termine di questa, il licenziamento è stato posto in atto. La Cassazione ammette che il principio dell'immediatezza della contestazione sia da intendersi in modo relativo: l'adozione di un provvedimento sospensivo verso il dipendente rivela la volontà dell'azienda di interrompere il rapporto e, pertanto, nel caso in specie l'intervallo di tempo prolungato intercorso tra la contestazione e il licenziamento non inficia la legittimità dello stesso.
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